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Statuto U.T.E-C.S.B.A.

STATUTO UTE-CSBA (aggiornato al 15-10-2022)

Art. 1 – Denominazione e sede

  1. È costituito in Mantova l’ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominato “UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ – CENTRO STUDI PER IL BENESSERE DELL’ANZIANO – APS”, di seguito indicato con il termine “Associazione”. L’Associazione è a tempo indeterminato.
  2. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e di pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di natura economica e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
  3. L’Associazione, apolitica e aconfessionale, ha sede legale nel Comune di Mantova, al n. 28 di via Mazzini. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 del presente statuto.

Art. 2 – Statuto

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017.
  2. Il presente Statuto contiene le norme relative al funzionamento dell’Associazione.
  3. Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione stessa.

Art. 3 – Finalità

  1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per:
  • promuovere nel mantovano iniziative di ricerca scientifica in campo medico, psicologico, sociologico, culturale sui problemi della “condizione anziana”, tese ad individuare efficaci strumenti di intervento;
  • attivare iniziative che possano migliorare la condizione sociale e morale dell’anziano, tutelandolo dai rischi della solitudine e dell’emarginazione sociale;
  • favorire lo studio e l’aggiornamento culturale dei Soci.

L’Associazione potrà aderire ad altre associazioni, enti di diritto pubblico o privato anche a carattere nazionale, aventi scopo analogo al proprio, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art 4 – Attività di interesse generale (ex art. 5 legge di riforma)

  1. L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l’attività di interesse generale rappresentata da:
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
  1. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
  2. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei Volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
  4. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Ammissione

  1. Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
  2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
  1. L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e senza alcuna discriminazione di qualsiasi natura.
  2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata, che deve essere trasmessa all’interessato.
  3. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per riproporla all’Assemblea dei Soci in occasione della prima seduta utile.
  4. Il vincolo associativo ha, normalmente, durata annuale.
  5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

 Art. 6 – Diritti e doveri degli aderenti

  1. L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.
  2. Ciascun socio ha diritto:
    1. di votare per l’elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
    2. di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
    3. di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e i libri sociali;
    4. di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
  1. Ciascun socio ha il dovere:
    1. di rispettare il presente Statuto, l’eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
    2. di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
    3. di non arrecare danno all’Associazione;
    4. di versare la quota associativa, secondo l’importo stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.
  1. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.
  2. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

  1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso, per li mancato pagamento della quota sociale e per esclusione.
  2. L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicarlo al Consiglio Direttivo, il quale provvederà ad aggiornare il libro soci.
  3. il Socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione stessa.
  4. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei Soci, con voto segreto.
  5. L’Assemblea dei Soci delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Art. 8 – Ordinamento dell’Associazione

  1. L’Associazione adotta un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza tra i soci.
  2. La struttura associativa è composta:
  3. dall’Assemblea;
  4. dal Consiglio Direttivo;
  5. dal Presidente, con funzioni di legale rappresentante;
  6. dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore Legale dei conti nei casi imposti dalla legge.
  7. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 – Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.
  2. l’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
  3. gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
  4. L’Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 – Competenze dell’Assemblea

  1. L’Assemblea:
    1. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
    2. elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    3. discute e approva il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente Statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell’Associazione, all’interno del quale viene indicato l’eventuale ammontare della quota sociale annua;
    4. discute e approva il bilancio consuntivo e/o il rendiconto finanziario e la relazione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
    5. delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed alle conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
    6. ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
    7. approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
    8. fissa l’ammontare del contributo associativo e il contributo relativo alla partecipazione alle attività proprie dell’Associazione;
    9. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto.
  1. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
    1. deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
    2. deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.

Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’Associazione.
  2. L’Assemblea si riunisce altresì su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno due quinti (2/5) dei componenti del Consiglio Direttivo.
  3. L’Assemblea è convocata almeno dieci (10i) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo (compreso il notiziario dell’Associazione in formato elettronico) e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

Art. 12 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
  2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
  3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno un decimo (1/10) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati iscritti nel Libro Soci.
  6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
  7. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si dovrà procedere a votazione segreta.
  8. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

 Art. 13 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.
  2. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
  3. il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente.
  4. Il Consiglio Direttivo è formato da nove (9) componenti, eletti dall’Assemblea tra gli aderenti.
  5. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, e nomina, nell’ambito del Consiglio Direttivo o tra i Soci, il Segretario e il Tesoriere.
  7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno.
  2. Il Consiglio Direttivo:
    1. amministra l’Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
    2. redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi;
    3. propone, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale e i contributi relativi alla partecipazione alle attività dell’Associazione;
    4. gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo e/o del rendiconto finanziario nonché la relazione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
    5. approva o rigetta le domande di ammissione;
    6. apporta le modifiche al regolamento vigente ;
    7. svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo Statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione.
  2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell’Associazione.
  4.  Qualora uno dei Consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, alla prima Assemblea utile si procederà all’elezione del nuovo Consigliere, che scadrà insieme agli altri membri del Consiglio.
  5. Qualora si dimetta la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l’Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

 Art. 16 – Il Presidente

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
  3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.
  4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovraintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall’Assemblea.
  5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all’Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 – Il Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le i sue funzioni ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

Art. 18- Il Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente:

  1. gestisce la contabilità, il conto corrente e la cassa dell’Associazione;
  2. relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull’andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell’Associazione.

Art. 19 – Il Segretario

  1. Il Segretario verbalizza le riunioni dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali e dell’elenco dei soci, garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 20- Organo di Controllo e Revisione Legale

  1. L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00 (centodiecimila euro)
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00 (duecentoventimila euro)
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità
  1. La composizione e le funzioni dell’Organo di Controllo sono quelle determinate dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017

Art. 21 – Libri sociali

1)Sono libri sociali dell’Associazione:

a) il libro dei soci, contenente l’elenco dei soci dell’Associazione;

b) il libro dei Verbali dell’Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell’Assemblea;

c) il libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;

d) il libro dei Volontari associati contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l’Associazione.

e) Per l’accesso e la consultazione dei libri sociali, il Socio dovrà presentare in segreteria una domanda scritta, consegnata a mano o trasmessa tramite posta elettronica. La richiesta sarà soddisfatta entro 10 giorni di calendario dalla presentazione.

2) La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell’Associazione.

3) I verbali, dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4) Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 – Risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’Associazione è rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall’Associazione, nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.
  2. Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate da:
    1. quote sociali e contributi derivanti dalla partecipazione alle attività sociali;
    2. contributi pubblici e privati;
    3. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
    4. rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
    5. eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
    6. eventuali proventi da attività diverse, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
    7. ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche sociali non esplicitamente destinate ad incremento del patrimonio;altre entrate espressamente previste dalla legge.
    8. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
    9. donazioni e lasciati testamentari;
    10. proventi derivanti da attività (svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato) di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito;

3.  La quota sociale, non è ripetibile o trasmissibile, se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 23 – Scritture contabili

  1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24- Esercizio sociale

  1. L’esercizio sociale inizia il 16 settembre di ogni anno e termina il 15 settembre dell’anno successivo.
  2. Il bilancio consuntivo e/o il rendiconto finanziario deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
  3. Al bilancio consuntivo e/o al rendiconto finanziario deve essere obbligatoriamente allegata una relazione che rappresenti le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
  4. La bozza del bilancio consuntivo e quella della relazione sull’attività svolta sono predisposte dal Consiglio Direttivo e devono essere approvate dall’Assemblea entro il mese di gennaio.
  5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello del bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.
  6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma delle attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.
  7. La bozza del bilancio preventivo e quella del programma di attività sono elaborate dal Consiglio Direttivo e devono essere discusse e approvate dall’Assemblea entro il mese di gennaio dell’anno successivo.

Art. 25 – Divieto di distribuzione degli utili

  1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 26 – Assicurazione dei Volontari

  1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l’Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.
  2. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati iscritti nel Libro Soci. Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore.
  2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28-(Disposizioni finali)

  1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.